“Quando la legge diventa ingiustizia, la resistenza diventa un dovere.” (Thomas Jefferson)
“Disobbedire, resistere, boicottare.” (Alessandro Fusillo)

Sta facendo il giro della rete una sentenza di annullamento di un avviso di addebito del Giudice di Pace di Velletri. 
Le sentenze hanno effetto solo per le parti del processo. Pertanto, la sentenza di Velletri riguarda solo il ricorrente e l’avviso di addebito impugnato. Chi ha affermato che “crolla tutto” dà un’informazione errata. 
Ora, anche se qualsiasi annullamento delle indegne multe ai non vaccinati sia da salutare con favore, la sentenza di Velletri appare alquanto confusa. La motivazione si limita ad un solo punto e cioè che AdER non sarebbe competente ad irrogare la sanzione perché la competenza apparterrebbe al Ministero della Salute. La terminologia è impropria (la sentenza parla di legittimazione attiva mentre si tratta di competenza) e la tesi sostenuta dal giudice di pace è errata. 
Vediamo perché. L’art. 4 sexies, comma 3, del DL 44/2021 dice testualmente che “l’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”. Non è vero, quindi, che AdER sia incompetente e, comunque, la questione delle multe riguarda un tema di principio, l’autodeterminazione sanitaria, non un problema burocratico di suddivisione di competenze. 
Taluni hanno affermato che la sentenza confermerebbe la correttezza dell’applicazione del rito delle opposizioni a sanzione amministrativa. Anche questo è errato. La sentenza non dice nulla perché il giudice non si è posto il problema. Se avesse fatto qualche ricerca avrebbe constatato che l’art. 4 sexies, comma 6 espressamente prevede che AdER “provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 689/1981, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.” “In deroga” significa che non si applica la legge 689/1981 e il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa. Pertanto, non si applica nemmeno il termine di trenta giorni per l’impugnazione delle sanzioni amministrative, come è evidente dal testo degli avvisi di addebito che di questo termine non fanno menzione.  
I giudici di pace, che sono migliaia, decideranno ogni volta sulla base della loro individuale sensibilità e cultura giuridica. Ad oggi gli annullamenti che ci sono stati non entrano nel merito dell’aggressione dello stato all’integrità corporale dei cittadini e del principio di autodeterminazione sanitaria. Questa è la partita che si sta giocando. Mentre si fa un gran parlare della modesta sentenza del giudice di pace di Velletri sta passando sotto silenzio una sentenza del Tribunale di Napoli che ha demolito le sentenze della Consulta dichiarando illegittimo l’obbligo di vaccinazione dei militari. 
L’impugnazione degli avvisi di addebito prima del 1° luglio 2023 è un’iniziativa inutile. Anzitutto le sentenze sono appellabili – e in appello non ci si potrà difendere da soli, ma sarà necessaria l’assistenza di un avvocato –, per cui occorre vedere se AdER ricorrerà in appello. In secondo luogo, le multe sono sospese, non c’è rischio di esecuzione forzata e gli avvisi di addebito non vanno pagati. Inoltre, qualunque causa è connessa al rischio di perderla e di condanna alle spese per cui prima di assumersi il pericolo di una causa è bisogna essere certi che si tratti di un’iniziativa necessaria. Io non penso sia corretto consigliare alle persone di rischiare inutilmente. Ad oggi è meglio attendere e verificare se il governo manterrà la promessa di annullare le multe. Se non lo farà ci sarà tempo per impugnare gli avvisi di addebito. Infatti, molti giudici di pace stanno rinviando le cause a dopo il 30 giugno per verificare se l’annullamento definitivo sarà stato attuato per legge. Quando e se arriverà il momento, metterò a disposizione di tutti gratuitamente i modelli di impugnazione e le istruzioni necessarie per impugnare gli avvisi di addebito.