Facciamogli vedere i Sorci Verdi…E fargli vedere i “Sorci Verdi”!

Con le nuove disposizioni del regime totalitario saremo esposti a continue richieste di esibizione e controllo del certificato verde Covid-19. Come al solito chi fa le norme, a causa della sua profonda ignoranza o per la fretta di assoggettare tutti i cittadini italiani a un controllo globale, non si rende conto che tutti i settori del diritto sono connessi e qualunque nuova norma interagisce con quelle precedenti. Tutto ciò potrà essere sfruttato a nostro vantaggio.

  • I punti da A a J mostrano come usare il GDPR sulla privacy a nostro vantaggio.
  • Il punto K è sull’efficacissimo uso del DPR 445/2000, che però vale solo verso le forze dell’ordine e alcuni altri soggetti.
  • In tanti ci hanno scritto confermando l’efficacia di questa strategia, ma anche la necessità di prepararsi bene prima di usarla.

A fine testo trovate il vademecum in PDF da stampare e portare con sé e la video intervista con Fusillo.

Quando ci chiederanno il green pass sui mezzi di trasporto, al cinema, in un ristorante, in banca, alla posta ecc. a prescindere che la richiesta provenga da un privato, da un controllore o dalle forze dell’ordine, la reazione deve essere quella di pretendere che vengano rispettate le leggi ed in particolare il GDPR sulla privacy.
Invece di rispondere dobbiamo cominciare a fargli una serie di domande che qui elenchiamo.
In caso a chiedere il G.P. siano le forze dell’ordine, come Polizia e Carabinieri passare direttamente al punto D (N.B. con i controllori, sui mezzi di trasporto si parte dal punto A).

    A) Lei è il titolare dell’attività?
Chiediamolo sempre, anche quando sarà ovvio che chi ci ha chiesto il green pass non lo è.

    B) Se la risposta è sì, allora passiamo al punto c), se è no, la domanda successiva è: Mi esibisca un documento di identità e il documento scritto di delega a lei ad effettuare l’attività di controllo del green pass.
Ai sensi dell’art. 15, comma 10, del DPCM 17.06.2021, come modificato dall’art. 1, lett. h) del DPCM 17.12.2021, “tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.”
Il documento di delega deve essere in originale sottoscritto dal titolare dell’attività.
Ovviamente abbiamo tutto il diritto di controllare che chi ha firmato il documento di delega sia veramente il titolare dell’attività per cui il controllore dovrà avere a disposizione anche una visura presso il registro delle imprese dal quale risulti il nominativo del titolare dell’attività.
Nel caso di società grandi come le banche la cosa sarà particolarmente complessa, le visure del registro delle imprese sono spesso di centinaia di pagine e a volte non basta perché bisogna anche verificare i verbali del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci dove sono state conferite singole deleghe ai membri del consiglio d’amministrazione. Ricordiamoci che è chi chiede il green pass che deve dimostrarci di poterlo fare. Noi abbiamo tutto il sacrosanto diritto di controllare.

    C) Anche il titolare dell’attività dovrà identificarsi con un documento di identità e con una copia dell’estratto del registro delle imprese dal quale risulti che egli o ella sia effettivamente titolare.

    D) Chiederemo a questo punto al titolare dell’attività o al delegato di esibire la nomina a responsabile del trattamento dei dati da parte del Ministero della Salute ed al delegato di esibire anche la sua nomina da parte del titolare della struttura. Infatti, i dati della piattaforma nazionale digital green pass appartengono, quanto alla titolarità del trattamento, al Ministero della Salute che deve nominare tutti i singoli gestori di attività come responsabili del trattamento. Questi ultimi, se non sono loro ad effettuare il controllo dovranno nominare con atto formale (cioè scritto) il soggetto delegato al controllo. Il titolare o il delegato dovranno, quindi, esibire un documento del Ministero della Salute contenente la nomina del responsabile, il delegato dovrà esibire anche il documento con la sua nomina. Anche in questo caso ovviamente il documento deve essere originale oppure, se si tratta di un documento elettronico, chi ce lo esibisce deve avere anche i dati del pannello di firma del documento elettronico e rilasciare una attestazione di conformità del documento elettronico.
Anche le forze dell’ordine, arrivati a questo punto, dovranno esibirci un loro  documento di identità in quanto responsabili del trattamento dei dati da parte del Ministero.

    E) Ammettiamo che il titolare o il responsabile siano in regola con i punti da a) a d), siamo ancora ben lontani dalla possibilità per loro di verificare il nostro marchio verde. Infatti, a questo punto chiederemo che ci venga consegnata su apposita modulistica l’informativa di cui agli artt. 12 e 13 GDPR. Infatti, chiunque subisca un trattamento dei dati personali deve essere informato in merito a:
a.) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b.) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c.) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d.) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e.) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f.) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
In aggiunta alle informazioni di cui sopra, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a.) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b.) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c.) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d.) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e.) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f.) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

    F) Se il solerte titolare dell’attività dove vogliamo entrare avrà anche la modulistica del GDPR potremo passare a questo punto nel vivo dell’attività di verifica. Se il titolare o il delegato tenteranno di verificare il green pass con un telefono cellulare dovremo subito fermarli! Lo strumento di verifica del green pass deve essere dedicato solo a questa attività, non può essere un cellulare privato che non dà garanzia del fatto che il controllore non conservi i dati della persona controllata: abbiamo diritto a verificare che sullo strumento elettronico ci sia solo l’applicazione per il controllo e null’altro.

    G) Se manca uno qualsiasi dei documenti e delle informazioni che abbiamo elencato non è possibile procedere al controllo del green pass.
Si badi, non per colpa nostra, ma del titolare dell’attività o del suo delegato la cui disorganizzazione impedisce di applicare la legge!
Impedirci di fruire del servizio richiesto a questo punto non sarà lecito e la responsabilità legale cadrà sulla singola persona che ce lo sta impedendo (vedere la video-intervista per ulteriori dettagli).

    H) Alla fine di questa lunga conversazione con il titolare o il delegato che ci vogliono controllare il green pass possiamo passare alle eccezioni di merito. In particolare, faremo notare al titolare o al delegato che il green pass è stato istituito dal Regolamento Europeo 953/2021 e che è destinato solo a facilitare lo spostamento tra paesi membri dell’Unione Europea. Potremo a questo punto far notare che non stiamo viaggiando al di fuori del territorio della Repubblica Italiana e chiedere al titolare o al delegato di spiegarci come fa a controllare il marchio verde in base alle disposizioni del Regolamento UE 953/2021. Se ancora insiste gli diremo che non abbiamo intenzione di entrare in un esercizio che viola le norme europee e che discrimina tra clienti in base ai trattamenti sanitari ricevuti e ce ne andremo senza aver mostrato alcun green pass.

    I) Prendiamo tutto il tempo necessario ad esaminare con il titolare o il delegato le molteplici problematiche giuridiche connesse al marchio verde. Nel frattempo, non potrà lavorare e i suoi affari andranno sempre peggio. È un bene che sia così. Chi chiede un lasciapassare ai suoi clienti non merita di restare sul mercato, che porti i libri in tribunale e lasci spazio a chi svolge attività di impresa rispettando i diritti fondamentali inviolabili.  

    J) Banche, uffici postali e mezzi di trasporto. Qui vengono svolte attività che rientrano nella nozione di pubblico servizio. Se, quindi, ci impediranno di entrare per mancanza del marchio verde faremo presente al soggetto preposto al controllo che saremo costretti a presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il controllore dovrà naturalmente dirci il suo nome ai fini della denuncia. Se rifiuterà di farlo sarà opportuno chiamare i carabinieri o la polizia per farlo identificare ai fini della denuncia.

    K) La polizia, le forze dell’odine, tutti i pubblici ufficiali (ad esempio gli impiegati dei Comuni, dei Tribunali ecc.) e tutti gli incaricati di pubblico servizio (impiegati delle poste, delle banche, dei mezzi di trasporto pubblico, delle scuole pubbliche e private ecc.) non possono chiedere il Green Pass. Vedi il terzo video, a fondo pagina per la spiegazione, mentre l’estensione a Banche e Posta è spiegata in questo video qui. Quando a chiedere il Green-Pass è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si applicherà l’art. 43 del DPR 445/2000 secondo cui: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.»

Risponderemo quindi con questa frase: “Ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 faccio presente che tutti i dati concernenti il certificato verde Covid-19 sono reperibili sulla piattaforma nazionale “digital green certificate” di cui al DPCM 17.06.2021; la invito a verificare i dati concernenti il certificato richiesto mediante acquisizione d’ufficio in via telematica dei dati registrati sulla piattaforma che, in quanto già in possesso della pubblica amministrazione, non devono essere documentati dall’interessato.”

Il pubblico ufficiale potrebbe essere colto alla sprovvista e non sapere cosa rispondere: mostrategli la citazione della legge qui sopra e ricordategli che se non può controllare se il GP lo avete oppure no, allora ovviamente non vi può multare!
Ricordiamo anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che secondo l’art. 40 DPR 445/2000:
«Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.»
L’autocertificazione, che normalmente si potrebbe utilizzare, non può essere richiesta in caso di certificati medici e in ogni caso l’autocertificazione è una facoltà, non un obbligo per il cittadino.
Facciamo notare, poi, a chi vuole vedere il marchio verde che, sempre secondo l’art. 40 «Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.»
Potremo far notare al solerte collaborazionista che su nessun green pass c’è questa dicitura, quindi tutti i green pass emessi nella Repubblica Italiana sono nulli.
Lo Studio Fusillo ha anche realizzato, per chi lo desidera, uno schema di denuncia scaricabile da qui, contro la Posta o le banche che rifiutassero di servirci.

—> Scarica il PDF del Vademecum <—

Video 1 di 3: la strategia Sorci Verdi



Video 2 di 3: risposte a domande e casi pratici

Attenzione, importante aggiornamento per Posta e Banche che cambia molte cose (a nostro favore): vedi il terzo video a fondo pagina e poi questo ulteriore breve aggiornamento!



Video 3 di 3: La polizia non può chiedere il Green Pass

Attenzione, ciò che viene spiegato qui vale anche per Posta e Banche: vedi video di aggiornamento!

Chi ci chiede il Green Pass solitamente viola il GDPR sulla privacy: pretendiamo che venga rispettato e facciamogli vedere i Sorci Verdi!