Alessandro Fusillo
8 maggio 2026
Traduzione dell’articolo pubblicato sul Property and Freedom Journal (https://propertyandfreedom.org/journal/the-nominalistic-principle-and-fiat-money/)

In materia di obbligazioni pecuniarie, la dottrina prevalente nel diritto civile aderisce al principio del nominalismo. In sostanza, il principio stabilisce che — al di là dei meccanismi a tutela del creditore dalla perdita del potere d’acquisto della moneta (tassi d’interesse concordati, clausole di indicizzazione all’inflazione, ecc.) — l’adempimento di un’obbligazione segue il principio romanistico del tantundem eiusdem generis: l’obbligazione di pagare 1.000 dollari a una data determinata è soddisfatta, e il debitore la estingue conseguentemente, pagando l’importo pattuito alla data concordata, a prescindere dal fatto che, nel frattempo, il valore (potere d’acquisto) della somma in questione possa essere stato eroso e non corrisponda più al suo valore originario.
La dottrina giuridica generalmente aderisce — in modo piuttosto acritico — alla teoria statual-cartalista della moneta, ben rappresentata dagli scritti di Knapp, Mann e Ascarelli.(2) Da questa prospettiva, ciò che conferisce il carattere di moneta a una determinata cosa (metallo, pezzi di carta stampati con disegni colorati, o qualsiasi altra cosa) è il comando dello Stato. La moneta è tale perché esiste una legge che la definisce come moneta a corso legale. La fonte della natura monetaria di una cosa è pertanto il potere legislativo dello Stato in quanto decisore ultimo. E questo, a sua volta, trova espressione anche nella sovranità monetaria.
La traduzione inglese del 1924 dell’opera di Knapp fu la via attraverso cui l’autore tedesco entrò nel mondo anglosassone. È significativo che questa traduzione fu fortemente promossa da John Maynard Keynes, che aveva letto l’originale tedesco già negli anni Dieci del Novecento e che considerava Knapp uno dei suoi maestri intellettuali in materia monetaria, tanto da citarlo espressamente nel suo Treatise on Money (1930) come il fondatore del cartalismo.(3) Il primo capitolo del Treatise di Keynes si apre, non a caso, con l’affermazione: «Money of account […] is the primary concept of a theory of money» («La moneta di conto […] è il concetto primario di una teoria della moneta.»), che è una diretta traduzione concettuale della tesi di Knapp. Il filo rosso che parte da Knapp, passa per Keynes e giunge alla Modern Monetary Theory di Wray, Mosler e Kelton è precisamente questo, e attraversa l’intero Novecento.
Keynes proclama, in una formulazione totalizzante che ha avuto un’enorme influenza su tutta la teoria monetaria post-keynesiana e sulla contemporanea Modern Monetary Theory: «Lo Stato interviene innanzitutto come autorità giuridica che impone il pagamento della cosa corrispondente al nome o alla descrizione nel contratto. Ma interviene doppiamente quando, in aggiunta, rivendica il diritto di determinare e dichiarare quale cosa corrisponde al nome, e di variarne la dichiarazione di volta in volta — quando, cioè, rivendica il diritto di riscrivere il dizionario. Questo diritto è rivendicato da tutti gli Stati moderni ed è stato rivendicato per almeno quattromila anni. È quando si raggiunge questo stadio nell’evoluzione della moneta che il Cartalismo di Knapp — la dottrina secondo cui la moneta è peculiarmente una creazione dello Stato — si realizza pienamente. […] Oggi tutta la moneta civilizzata è, al di là di ogni possibile disputa, cartalista.»(4)
La teoria dello Stato come creatore della moneta ha radici ottocentesche nella Scuola Storica tedesca (Knapp era allievo della Jüngere historische Schule: Wagner, Schmoller, Bücher), e in un certo senso è un derivato del Methodenstreit della fine degli anni Ottanta dell’Ottocento. Lo scontro tra Menger e Schmoller nel 1883-1884 sul metodo delle scienze sociali è in realtà anche uno scontro tra una teoria catallattica della moneta — secondo Menger, la moneta sorge spontaneamente dallo scambio e precede il diritto — e una teoria storico-istituzionale della moneta — Schmoller, e poi Knapp: la moneta deriva dall’autorità, nasce dopo lo Stato. Quando Mises nel 1912 scrisse la sua Theorie des Geldes contro Knapp — una delle controversie più importanti dell’opera, condotta nel cap. IV, sez. 3 e nell’Appendice A, sez. 2 — non si limitava a una disputa teorica: stava continuando il Methodenstreit di Menger su un nuovo terreno.(5)
Il principio nominalistico è ad esempio sancito nell’art. 1277 del codice civile italiano, che prevede l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie al valore nominale dell’obbligazione contratta, e che fa riferimento al valore del debito solo nel caso in cui la valuta utilizzata per denominare l’obbligazione originaria non sia più a corso legale.
Il trattamento giuridico della materia secondo la teoria nominalista impedisce ai giuristi di riconoscere il fenomeno di mercato che la moneta rappresenta e, soprattutto, di tener conto della sistematica manipolazione del potere d’acquisto della moneta da parte dei sistemi di moneta fiat, in cui la banca centrale, attraverso il controllo sull’emissione della base monetaria e sui tassi d’interesse, è in grado di influenzare la quantità di moneta in circolazione e, di conseguenza, il suo valore o potere d’acquisto, e quindi la sostanza dei contratti che specificano un prezzo espresso in termini monetari.
Eppure, almeno nella dottrina civilistica italiana, è diffusa la consapevolezza del fatto che il principio nominalistico, in un regime di inflazione perpetua, comporta un sistematico trasferimento di ricchezza dal creditore al debitore.(6)
I giuristi civilisti, tuttavia, pur riconoscendo il problema, lo trattano nell’orizzonte cartalista e finiscono per considerare la svalutazione monetaria non dal punto di vista della manipolazione, bensì esclusivamente da quello della tutela dal rischio. La perdita del potere d’acquisto della moneta è assunta come un dato esterno al diritto, da cui occorre partire — senza sottoporlo a valutazione critica — per elaborare soluzioni giuridiche che tengano conto della distribuzione diseguale del rischio tra creditore e debitore che il nominalismo comporta.
Il trattamento offerto dai civilisti non affronta affatto il problema connesso del pagamento dei titoli del debito pubblico, che da un punto di vista civilistico non sono altro che obbligazioni, sia pure con lo Stato come debitore.
Il riferimento più recente e diretto è quello di un giurista brasiliano-americano, Bruno Meyerhof Salama.(7) Quest’ultimo sostiene che il nominalismo giuridico è un meccanismo di allocazione del rischio che assegna al creditore il costo della svalutazione monetaria, e consente così al debitore (in particolare allo Stato emittente) di “trasferire il proprio onere” sui creditori erodendo il valore reale dell’obbligazione senza violare formalmente i termini di pagamento. La formula utilizzata è suggestiva: stealth default (fallimento nascosto). Secondo Salama, «il sistema giuridico consente ai debitori di trasferire il proprio onere sui creditori attraverso strutture che, pur formalmente conformi al contratto, ne erodono il valore reale».
Levontin, in una monografia dedicata al principio nominalistico,(8) identifica il nominalismo come uno strumento di politica monetaria dello Stato — non come una norma neutrale di diritto privato. Levontin documenta che il nominalismo si è storicamente affermato proprio perché lo Stato, debitore endemico nei confronti dei propri sudditi, aveva interesse a poter rimborsare in valuta svalutata i prestiti ricevuti in valuta sana. La sua origine, secondo Levontin, è pertanto la prerogativa dello Stato di controllare la moneta.
I principi cartalisti e nominalisti hanno un impatto significativo sulla questione del contratto. Partendo da una prospettiva libertaria e “austriaca”, secondo la title-transfer theory of contract (TTToC – teoria del contratto come trasferimento di titoli di proprietà),(9) il contratto, in senso giuridico-economico, non è una promessa giuridicamente vincolante (come vorrebbe la teoria mainstream angloamericana della promise), bensì un trasferimento di un titolo di proprietà su un bene scarso. Il contratto trova pertanto la propria sostanza nel trasferimento di proprietà, non nell’obbligo di mantenere la propria parola.
Pertanto:
(a) Se il contratto pecuniario è — come sostiene la TTToC — un trasferimento di un titolo su una quantità determinata di una specifica risorsa scarsa (la moneta), e
(b) se l’oggetto del contratto è pertanto un titolo di proprietà su risorse reali mediato dall’unità monetaria, allora
(c) la manipolazione quantitativa della moneta da parte di un terzo (lo Stato che emette moneta fiat o la banca centrale che la espande) o da parte di una delle parti (lo Stato come emittente di titoli del debito pubblico denominati nella propria valuta) svuota il trasferimento di titolo della propria sostanza: ciò che il creditore riceverà non è più la quantità di risorse reali su cui il titolo è stato trasferito, bensì una quantità nominalmente identica e sostanzialmente impoverita, poiché l’unità monetaria è stata diluita.
(d) Se a ciò si aggiunge che — secondo la dottrina cartalista (Knapp, Keynes) — lo Stato si arroga il diritto legale di ridefinire unilateralmente che cosa sia la moneta («il diritto di riscrivere il dizionario», Keynes 1930), allora lo Stato fiat moderno svolge la contraddittoria duplice funzione di garante dei contratti e di manipolatore del loro contenuto sostanziale.
Si tratta di una contraddizione strutturale, non accidentale, del sistema giuridico contemporaneo: lo Stato che dovrebbe garantire la sostanza dei trasferimenti di titoli di proprietà è precisamente l’agente che ne erode il contenuto attraverso la manipolazione del mezzo che li veicola. Allo stesso modo, lo Stato che si presenta come garante dei diritti fondamentali (vita, libertà e proprietà) è il primo e principale violatore di quegli stessi diritti.
Ora, se il contratto pecuniario è un trasferimento di un titolo su una quantità determinata di una specifica risorsa scarsa (la moneta), e se questa risorsa è soggetta a manipolazione quantitativa da parte dell’emittente sovrano, allora il contratto pecuniario è strutturalmente incompleto nella sua stessa natura: l’oggetto del trasferimento è soggetto a definizione post-contrattuale unilaterale da parte di un terzo (lo Stato) che è anche il garante del contratto stesso.
In termini ancora più precisi: il debito di mille euro contratto nel 2010 è un trasferimento di un titolo su un’unità monetaria (l’euro del 2010) che, secondo la dottrina cartalista accettata dall’ordinamento giuridico, è la stessa cosa dell’unità monetaria (l’euro del 2026) con cui il debito viene estinto. Ma questa identità nominale non è identità sostanziale: il potere d’acquisto dell’euro del 2026 è una frazione di quello dell’euro del 2010. La teoria del contratto come trasferimento di titoli di proprietà consente di vedere chiaramente ciò che il principio nominalistico occulta: che lo Stato, attraverso il proprio monopolio cartalista sulla definizione della moneta, sta autorizzando un trasferimento asimmetrico di titoli in cui ciò che il creditore riceve non corrisponde al titolo originariamente trasferito.
La teoria del contratto come trasferimento di titoli di proprietà è pertanto incompatibile con il cartalismo, poiché il cartalismo postula che lo Stato abbia il diritto di ridefinire l’oggetto del contratto, mentre la TTToC postula che l’oggetto del contratto sia un titolo determinato e immutabile su una risorsa scarsa. Il cartalismo svuota la TTToC; o, viceversa, la TTToC è la confutazione giuridica del cartalismo.
Nel caso dei titoli del debito pubblico il problema è ancora più radicale. Quando lo Stato emette un titolo del debito pubblico denominato nella propria valuta, è simultaneamente una parte contrattuale (debitore) e l’autorità giuridica che definisce l’oggetto del contratto (l’emittente sovrano della valuta in cui il debito è espresso). Si tratta di una situazione di contratto con sé stesso o di conflitto d’interesse strutturale: lo Stato debitore può ridurre unilateralmente il proprio onere debitorio ridefinendo l’oggetto del contratto, ovvero inflazionando la propria valuta. Non è necessario un default formale: l’inflazione è sufficiente.
La diagnosi non si limita allo Stato e alla sua banca centrale. Il medesimo quadro giuridico nominalista-cartalista che autorizza la “truffa monetaria” pubblica sostiene anche, a valle, l’intera piramide dei mezzi fiduciari — banconote non coperte e depositi a vista — emessi dalle banche private nel regime della riserva frazionaria. Il punto era già implicito nella distinzione romanistica, attentamente ricostruita da Huerta de Soto, tra depositum regulare (deposito in custodia di una cosa specifica, in cui la proprietà è trattenuta dal depositante e il depositario è tenuto alla custodia con riserva al 100%) e depositum irregulare o mutuum (prestito di beni fungibili, in cui la proprietà passa al mutuatario contro un’obbligazione di futura restituzione del tantundem eiusdem generis).(10) La deliberata confusione di questi due contratti — ossia il trattamento giuridico dei depositi a vista come se fossero prestiti, e l’emissione di sostituti monetari rimborsabili in eccesso rispetto alla moneta base effettivamente detenuta — è esattamente l’operazione che la TTToC smonta come impossibile.
Il codice civile italiano offre un punto di vista interessante sulla riserva frazionaria: l’art. 1834 dispone espressamente quanto segue: «Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.» Curiosamente questo testo normativo non ha attirato l’attenzione dei giuristi italiani. L’unico autore che abbia criticamente valutato il problema del deposito irregolare è Pasquale Coppa-Zuccari, Il deposito irregolare, Modena 1901 e La natura giuridica del deposito irregolare, Modena 1902, citato da Jesús Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles cit., pp. 7, 8, 16, 28, 68, 140, 144; Coppa Zuccari evidenzia che l’obbligo di restituire il denaro depositato obbliga la banca a mantenere una riserva del 100% e quindi ad assicurare le somme depositate.
Come affermano Hoppe, Hülsmann e Block, «due individui non possono essere il proprietario esclusivo di una e della stessa cosa allo stesso tempo»: l’emissione di una banconota fiduciaria è, oggettivamente, la creazione contrattuale di due titoli di proprietà incompatibili sulla medesima quantità esistente di moneta base, ovvero un «titolo privo di proprietà in cerca di proprietà».(11) La difesa della free banking (Selgin, White, Horwitz) — secondo cui un’obbligazione rimborsabile a vista può lecitamente fungere da sostituto monetario, e che l’elasticità così prodotta «risolve» un fallimento del mercato caratterizzato dalla vischiosità dei prezzi — si fonda precisamente sull’errore categoriale che questo articolo individua nel cartalismo: la confusione tra una pretesa giuridica e il bene economico preteso, e quindi il trattamento di una promessa di pagare moneta come equivalente in sostanza alla moneta stessa. Così come lo Stato cartalista “riscrive il dizionario” della moneta per diluire la sostanza del debito pubblico, il regime civilistico nominalista “riscrive” il confine tra deposito regolare e irregolare per autorizzare una parallela diluizione nella sfera privata; in entrambi i casi, il diritto funziona come una stampella per un trasferimento asimmetrico di titolo che la logica della teoria del contratto come trasferimento di titoli di proprietà, presa da sola, rifiuterebbe di riconoscere come contratto.(12)
Ironicamente, la difesa della riserva frazionaria fatta dai sostenitori del free banking— che si sostiene possa risolvere il problema della mancanza di elasticità dell’offerta di moneta — echeggia l’argomento ugualmente erroneo sostenuto dagli esponenti della Modern Monetary Theory (MMT) secondo cui l’intervento statale nella creazione di moneta è necessario per mobilitare le «risorse inutilizzate».(13) In un caso — i free bankers — la moneta fiat è descritta come una risposta di mercato al problema della presunta mancanza di elasticità dell’offerta di moneta; nell’altro — gli aderenti alla MMT — la creazione di moneta dal nulla è finalizzata a sottrarre le risorse inutilizzate dalla loro condizione di inattività.(14) In un caso come nell’altro l’intervento monetario incide direttamente sui diritti di proprietà e si trova pertanto in contraddizione con la TTToC.
In questo quadro, la critica austriaca al sistema fiat non è una battaglia metallistа di retroguardia, bensì si rivela essere una posizione radicalmente libertaria nella filosofia del contratto: la difesa dell’integrità sostanziale del trasferimento del titolo di proprietà contro la sua erosione cartalista. Il Bitcoin, la cui offerta è matematicamente immutabile nella sua limitazione, e l’oro o l’argento, la cui offerta è fisicamente immutabile nella loro limitatezza, possiedono questa specifica virtù: il loro status giuridico-contrattuale è coerente con la loro struttura ontologica, poiché nessun terzo può ridefinire unilateralmente l’oggetto del trasferimento di titolo che li riguarda. Una valuta non manipolabile è la condizione di possibilità di un contratto pecuniario propriamente detto; ed è — al contrario — il mezzo che ripristina l’integrità della teoria del contratto come trasferimento di titoli di proprietà nel mondo monetario contemporaneo.

Note
(2) F. A. Mann, The Legal Aspect of Money, Clarendon Press, Oxford, 1ª ed. 1938 (ora Ch. Proctor, Mann and Proctor on the Legal Aspect of Money, Oxford University Press, 8ª ed. 2022), che dedica il capitolo Monetary Obligations, Liquidated Sums, and the Principle of Nominalism alla ricostruzione storica del principio; Georg Friedrich Knapp, Staatliche Theorie des Geldes, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia, 1ª ed. 1905, 4ª ed. ampliata 1923, cap. I, esordio: «Das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung» («la moneta è una creatura dell’ordinamento giuridico»), e poco dopo: «Eine Theorie des Geldes kann daher nur rechtsgeschichtlich sein» («una teoria della moneta può pertanto essere solo storico-giuridica»); traduzione inglese abbreviata a cura di H. M. Lucas e J. Bonar, The State Theory of Money, Macmillan, Londra 1924, pubblicata su iniziativa della Royal Economic Society con il sostegno personale di J. M. Keynes.
(3) J. M. Keynes, A Treatise on Money, vol. I, The Pure Theory of Money, Macmillan, Londra 1930, p. 3; Geoffrey Ingham, In Defence of the Nominalist Ontology of Money, in «Journal of Post Keynesian Economics», vol. 44, n. 3, 2021, p. 492.
(4) Keynes, op. loc. cit. pp. 4 ss.; Stephanie Bell, The Hierarchy of Money, Levy Economics Institute Working Paper n. 231, 1998, pp. 6-7; Dirk Ehnts, Knapp’s «State Theory of Money» and its Reception in German Academic Discourse, IPE Working Paper 115/2019, Berlin School of Economics and Law, Institute for International Political Economy, 2019.
(5) L. von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1912, Parte seconda, capp. VI e VII; versione inglese The Theory of Money and Credit (Auburn, Ala.: Mises Institute 2009 [1953, 1934]).
(6) Cesare Massimo Bianca, Diritto civile, vol. IV, L’obbligazione, Giuffrè, Milano 1990, e edizioni successive: trattazione del principio nominalistico nel cap. III. Bianca riconosce espressamente che il principio nominalistico «pone a carico del creditore il rischio della svalutazione monetaria»; Adolfo Di Majo, Le obbligazioni pecuniarie, Giappichelli, Torino 1996: trattazione esplicita del problema dell’erosione del potere d’acquisto come effetto del nominalismo; Bruno Inzitari, Profili del diritto delle obbligazioni, Cedam, Padova 2000, e Delle obbligazioni pecuniarie. Artt. 1277-1284, in Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma 2011: Inzitari è, tra tutti, l’autore italiano che più consapevolmente discute il rapporto tra principio nominalistico e svalutazione, rilevando chiaramente che il principio costituisce «un rischio sistematico per il creditore in presenza di inflazione perpetua»; Tommaso Dalla Massara, Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, Cedam, Padova 2012; Mario Trimarchi, Svalutazione monetaria e ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie, Giuffrè, Milano 1983: una monografia interamente dedicata a questo tema, che documenta come la dottrina e la giurisprudenza italiane, tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento — sotto la pressione di un’inflazione a due cifre — abbiano elaborato un complesso sistema di misure correttive (rivalutazione automatica dei debiti di valore, art. 1224 co. 2, clausole ISTAT, scala mobile) per arginare gli effetti perversi del nominalismo.
(7) Bruno Meyerhof Salama, America’s Implicit Defaults, in «Law & Liberty», maggio 2025.
(8) Avner H. Levontin, The Nominalistic Principle. A Legal Approach to Inflation, Deflation, Devaluation and Revaluation, Mishpatim, Gerusalemme 1971.
(9) Murray N. Rothbard, Justice and Property Rights, in S. L. Blumenfeld (a cura di), Property in a Humane Economy, Open Court, La Salle (Ill.) 1974, pp. 101-122, ristampato in Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, Libertarian Review Press, Washington 1974, e in Economic Controversies (Auburn, Ala.: Mises Institute, Edward Elgar, 2011); idem, The Ethics of Liberty, Humanities Press, Atlantic Highlands (NJ) 1982; ed. New York University Press, New York 1998 (con prefazione di Hans-Hermann Hoppe), cap. XIX, Property Rights and the Theory of Contracts, pp. 133-148. Trad. it. L’etica della libertà, edizione italiana a cura di Luigi Marco Bassani, Liberilibri, Macerata 1996, e edizioni successive; Williamson M. Evers, Toward a Reformulation of the Law of Contracts, in «Journal of Libertarian Studies», vol. 1, n. 1, 1977, pp. 3-13; Stephan Kinsella, “Justice and Property Rights: Rothbard on Scarcity, Property, Contracts…”, StephanKinsella.com (19 novembre 2010); idem, “A Libertarian Theory of Contract: Title Transfer, Binding Promises, and Inalienability”, in Legal Foundations of a Free Society, Papinian Press, Houston 2023, cap. IX; idem, “The Title-Transfer Theory of Contract”, in D. Howden (a cura di), Palgrave Handbook of Misesian Austrian Economics, Palgrave Macmillan, Londra-New York (in corso di pubblicazione 2026).
(10) Jesús Huerta de Soto, Money, Bank Credit and Economic Cycles, trad. Melinda A. Stroup, 4ª ed., Ludwig von Mises Institute, Auburn (Ala.) 2020, capp. 1-2, sulla netta separazione nel diritto civile romano e medievale tra il depositum regulare (in cui il depositario ha solo la custodia e il depositante conserva la proprietà e il diritto alla restituzione immediata) e il mutuum o depositum irregulare (in cui la proprietà del fungibile passa al mutuatario contro un’obbligazione di restituire il tantundem eiusdem generis a una data futura determinata), e sul trattamento storico di qualsiasi confusione tra i due come fraudolenta. Il punto è che la regola del tantundem eiusdem generis che oggi, sotto il nominalismo, regola l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie (e a cui si riferisce l’art. 1277 del Codice Civile italiano) è la stessa regola che classicamente distingueva il mutuum dal deposito regolare — una distinzione che la riserva frazionaria sistematicamente dimentica.
(11) Hans-Hermann Hoppe, “How is Fiat Money Possible?—or, The Devolution of Money and Credit”, The Review of Austrian Economics vol. 7, n. 2, 1994, pp. 49-74 (ristampato come cap. 6 di H.-H. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property, 2ª ed., Ludwig von Mises Institute, Auburn (Ala.) 2006); Hans-Hermann Hoppe, con Jörg Guido Hülsmann e Walter Block, “Against Fiduciary Media”, The Quarterly Journal of Austrian Economics vol. 1, n. 1, 1998, pp. 19-50 (ristampato come cap. 7 dello stesso volume). Hoppe formula il principio per cui «due individui non possono essere il proprietario esclusivo di una e della stessa cosa allo stesso tempo» (Hoppe 1994, p. 67); Hoppe, Hülsmann e Block lo sviluppano espressamente contro la teoria del trasferimento di titolo del contratto, osservando che i mezzi fiduciari sono «titoli privi di proprietà in cerca di proprietà» e che «l’emissione e l’accettazione di una banconota fiduciaria … è la creazione contrattuale di titoli aggiuntivi e pretese sulla medesima quantità esistente di proprietà» (Hoppe, Hülsmann e Block 1998, pp. 21-23). Per riferimenti collaterali si veda anche Murray N. Rothbard, The Mystery of Banking, Richardson & Snyder, New York 1983, e The Case for a 100 Percent Gold Dollar, Ludwig von Mises Institute, Auburn (Ala.) 1991.
(12) Per la posizione contraria della free banking si vedano Lawrence H. White, Competition and Currency, New York University Press, New York 1989, e George A. Selgin, The Theory of Free Banking. Money Supply under Competitive Note Issue, Rowman & Littlefield, Totowa (NJ) 1988, che difendono la riserva frazionaria sul presupposto che una «clausola d’opzione» allegata alle banconote rimborsabili riconduca la pratica al principio della libertà contrattuale, e che l’emissione di mezzi fiduciari sia vantaggiosa in quanto soddisfa gli aumenti della domanda di moneta che altrimenti produrrebbero un «disequilibrio monetario di breve periodo». Entrambi gli argomenti ricevono risposta in Hoppe, Hülsmann e Block, Against Fiduciary Media, cit., pp. 27-34 (sulla libertà contrattuale: un contratto che pretende di creare due titoli simultanei su una cosa esistente non è un esercizio lecito del principio, bensì una negazione del suo presupposto, poiché «la gamma dei contratti possibili (validi) è limitata e ristretta dalla quantità (stock) esistente di proprietà e dalla natura delle cose, e non viceversa») e pp. 41-46 (sul disequilibrio monetario: un aumento della domanda di moneta è soddisfatto immediatamente e senza alcun bisogno di «accomodamento», attraverso una caduta dei prezzi monetari e un corrispondente aumento del potere d’acquisto dello stock esistente di moneta; l’emissione di credito fiduciario in risposta a tale domanda non fa che falsificare il tasso sociale di preferenza temporale e avviare un ciclo austriaco di boom e crisi). Per una panoramica del dibattito contemporaneo si veda Stephan Kinsella, “The Great Fractional Reserve/Free-banking Debate”, StephanKinsella.com (29 gennaio 2016). Sull’aggiustamento automatico della domanda di moneta si veda Detlev Schlichter, Paper money collapse: the folly of elastic money, 2014, p. 40.
(13) Stephanie Kelton, The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy, PublicAffairs, New York 2020 — in part. cap. 2 (“Think of Inflation”); L. Randall Wray, Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, 2ª ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015; Warren Mosler, Soft Currency Economics II, US Virgin Islands 2012 (1ª ed. 1996); William Mitchell, L. Randall Wray e Martin Watts, Macroeconomics, Red Globe Press / Macmillan, Londra 2019; Pavlina R. Tcherneva, The Case for a Job Guarantee, Polity Press, Cambridge 2020; Abba P. Lerner, Functional Finance and the Federal Debt, in «Social Research», vol. 10, n. 1, 1943, pp. 38-51. L’idea di mettere al lavoro le risorse inutilizzate proviene da Keynes stesso: J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, Londra 1936, Libro III, cap. 10, sez. VI, p. 129. Repliche austriache e tradizionali: Robert P. Murphy, A Review of Stephanie Kelton’s “The Deficit Myth”, in «Quarterly Journal of Austrian Economics», vol. 24, n. 1, 2021, pp. 167-198; Patrick Newman, “Modern Monetary Theory: An Austrian Interpretation of Recrudescent Keynsianism”, Atl. Econ. J 48 (2020): 23-31; Thomas I. Palley, “Money, Fiscal Policy, and Interest Rates: A Critique of Modern Monetary Theory”, in Review of Political Economy 27, n. 1 (2015): 1-23.
(14) Il testo classico sulle risorse inutilizzate è W. H. Hutt, The Theory of Idle Resources. A Study in Definition, 2ª ed. riveduta (Jonathan Cape, Londra 1939; Liberty Press, Indianapolis 1977) — una critica pionieristica e prolungata della Teoria Generale keynesiana (1936) che nega l’esistenza di risorse «involontariamente inutilizzate» nel senso keynesiano e smonta la dottrina secondo cui è necessaria un’iniezione di nuova moneta per mobilitarle.