Situazione del personale scolastico docente e non docente fino al 30 aprile: dati effettivi e strategie applicabili.

Cosa dice il decreto?

Il DL 24/2022 ha modificato il DL 44/2021 introducendo il nuovo art. 4 ter.2 che dispone:

    1. L’obbligo di vaccinazione per la prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 (ricordiamo che si tratta di un vaccino inesistente perché i trattamenti attualmente in commercio servono a prevenire la malattia Covid-19) a carico del personale docente e educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
    2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche solo se a contatto con gli alunni.
    3. Pertanto, il personale non docente e che non svolge attività a contatto con gli alunni, anche se obbligato a vaccinarsi, può rientrare in servizio.
    4. La verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale avviene ad opera dei dirigenti che effettuano il controllo mediante l’accesso diretto alla piattaforma nazionale DGC. Se non risulta il vaccino o la presentazione della richiesta di vaccinazione dalla piattaforma nazionale DGC il dirigente invita il docente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la seguente documentazione, in alternativa:

        • certificato di vaccinazione (ad esempio estero, non inserito nella piattaforma DGC);
        • certificato medico digitale attestante l’esenzione dal vaccino o il suo differimento perché sono in corso esami clinici;
        • richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dalla ricezione della lettera di invito.

    5. In caso di:

        • mancata risposta alla lettera di invito;
        • mancata presentazione della documentazione attestante il vaccino entro tre giorni dalla scadenza dei venti giorni per l’effettuazione del trattamento medico obbligatorio (23 giorni dalla ricezione della lettera di invito)

i dirigenti accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

    6. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
    7. Fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022 i docenti utilizzati in attività di supporto perché non vaccinati sono sostituiti con contratti a tempo determinato (supplenti) che si risolvono, oltre che per scadenza del termine, per ripresa del servizio da parte dei docenti in seguito a vaccinazione.

Accesso alle scuole da parte dei dipendenti

Nulla cambia rispetto alla regolamentazione del green pass base. Pertanto, fino al 30 aprile 2022 tutti i pubblici dipendenti (art. 9 quinquies DL 52/2021) e quelli privati (art. 9 septies DL 52/2021) per l’accesso ai luoghi di lavoro devono esibire il green pass base. In caso di mancanza del GP base, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato e sospeso senza stipendio.
È bene sottolineare che per i dipendenti pubblici la sospensione è obbligatoria e in caso di violazione del divieto di accesso del dipendente privo di green pass base si applica la sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.
Invece, per i dipendenti privati la sospensione è possibile solo dal quinto giorno di assenza (presenza) ingiustificata perché senza green pass base, ma è facoltativa. Il datore di lavoro può anche decidere di non sospendere il dipendente senza green pass.
I controlli possono avvenire anche a campione.
La multa, anche per i dipendenti pubblici e privati che continuino a lavorare anche dopo essere stati trovati senza green pass va da 600 a 1500 euro.

Ipotesi di licenziamento o di procedimento disciplinare

Sono infondate le voci che circolano secondo le quali i docenti che non riprendano a lavorare con il green pass base potrebbero essere licenziati o fatti oggetto di provvedimenti disciplinari.

Allo scopo di evitare equivoci tutti coloro che non vogliano esibire il lasciapassare al fine dell’accesso al luogo di lavoro potranno inviare una lettera (meglio se a mezzo pec o raccomandata a /r, ma va bene anche l’email aziendale se viene normalmente utilizzata per le comunicazioni interne) del seguente tenore:

“Io sottoscritto/a ________________________________________________________

nato a ________________________________________________________________

il ____________________________________________________________________

residente in ___________________________________________________________

codice fiscale __________________________________________________________

    • metto formalmente a disposizione del datore di lavoro la mia prestazione lavorativa con formale messa in mora del creditore,
    • dichiaro di non essere in possesso del certificato verde Covid-19 e di non avere intenzione di munirmi dello stesso,
    • invito il datore di lavoro a dichiarare con atto formale se intende procedere alla dichiarazione di assenza ingiustificata ed alla conseguente sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione dello stesso e in assenza di conseguenze disciplinari,
    • riservo ogni mio diritto in relazione alla illegittimità delle norme che prevedono il possesso del certificato verde Covid-19 per l’esercizio del diritto fondamentale al lavoro, costituzionalmente garantito.

Distinti saluti

                            Firma

                            __________________________________”

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