Traduzione in italiano dell’articolo pubblicato sul Property and Freedom Journal

Il «diritto all’esistenza» degli Stati
di Alessandro Fusillo (1)
25 aprile 2026
Property and Freedom Journal

L’Italia è tra i molti paesi che si sono dotati, o intendono dotarsi, di strumenti legislativi sempre più efficaci per combattere quello che i legislatori considerano uno dei flagelli del nostro tempo: la presunta recrudescenza dell’antisemitismo. Come accade di solito, all’attivismo di parlamenti e governi non corrisponde alcuna esigenza da parte dei cittadini i quali, a ottant’anni dalla caduta del nazionalsocialismo e dalla fondazione dello Stato di Israele in Palestina, sono perfettamente in grado di valutare con obiettività e distacco sia l’antisemitismo sia il progetto statale israeliano. Tanto più che a livello mondiale non esistono forze politiche i cui programmi includano l’ostilità etnica o religiosa nei confronti degli ebrei, contrariamente a quanto storicamente è accaduto. Al contrario, parlamenti e governi di tutto il mondo pullulano di politici che antepongono la loro amicizia con Israele ai doveri di lealtà verso lo Stato che rappresentano. Si pensi ai casi di Ted Cruz negli Stati Uniti o del presidente argentino Milei, che non perde occasione per vantarsi di essere il presidente più sionista del mondo.

Che un diffuso senso di antipatia verso lo Stato di Israele possa essere connesso alle reazioni contro i crimini commessi dagli israeliani nella Striscia di Gaza e, più in generale, contro il popolo palestinese, sembra essere un’ipotesi che non sfiora mai i legislatori occidentali, intenti come sono a estirpare l’antisemitismo. L’Italia intende collocarsi all’avanguardia di questo progetto politico. È stato di recente depositato un disegno di legge a firma di un parlamentare della coalizione di destra, il senatore Maurizio Gasparri. Tra le altre cose, il disegno di legge mira a modificare l’articolo 604-bis del codice penale italiano, integrandone il contenuto. Nella formulazione attuale, l’articolo 604-bis del codice penale punisce chiunque propaghi idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istighi o commetta atti di discriminazione. La pena è aumentata se l’istigazione riguarda la commissione di atti violenti o di provocazione alla violenza, e se la propaganda o l’istigazione si fondino sulla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

Il nuovo testo proposto mira ad estendere la pena aumentata (da due a sei anni di reclusione) qualora la propaganda o l’istigazione si fondino sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei e i loro beni, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, ovvero sulla sua distruzione.

Avremmo dunque un testo giuridico curiosamente contraddittorio, che da un lato vieta la minimizzazione dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra — quali quelli indubbiamente commessi dallo Stato di Israele in Palestina — e dall’altro punisce l’istigazione all’odio o alla discriminazione fondata sulla negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, che è proprio l’organizzazione responsabile di quei crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
Se il disegno di legge venisse approvato, l’Italia sarebbe il primo paese al mondo a tutelare, mediante sanzioni penali, il diritto all’esistenza dello Stato di Israele, punendo severamente chi mette in discussione tale diritto, sia pure nel corso di discorsi o azioni volti a fomentare odio o discriminazione contro gli ebrei. Il disegno di legge solleva un interessante problema giuridico.

Esiste effettivamente un diritto all’esistenza dello Stato di Israele — o di qualsiasi altro Stato? In che senso si può dire che uno Stato sia titolare di un tale diritto meritevole di una tutela giuridica, tanto da giustificare sanzioni penali contro chi lo mette in discussione?

La questione non è banale e si ricollega a una discussione che da tempo impegna gli studiosi del diritto e della filosofia. Senza pretese di esaustività, e tracciando soltanto le grandi linee dello sviluppo del pensiero su questo punto, basterà ricordare che il diritto romano non conosceva la personificazione dello Stato. La formula generalmente impiegata per riferirsi alla Repubblica e poi all’Impero romano era SPQR (Senatus Populusque Romanus), ossia la somma delle due assemblee legislative. La stessa definizione del diritto pubblico data da Ulpiano si fonda principalmente sul concetto di utilità, dell’interesse riguardante le cose dei Romani come distinto da quelle dei privati. Né le organizzazioni collettive come le società di appaltatori delle imposte (societates publicanorum) erano persone giuridiche nel senso moderno (2) — sebbene operassero con notevole autonomia patrimoniale e le loro quote di proprietà risultino essere state oggetto di trasferimento o di appropriazione, come emerge da un passo di Cicerone (3). Gaio (4) fa riferimento all’autorizzazione dei collegia — associazioni preposte ai culti religiosi, allo spegnimento degli incendi, alla sicurezza dei quartieri e ad altre funzioni — attraverso la suggestiva espressione «corpus habere», che si è ritenuta prefigurare l’incorporazione delle moderne società per azioni (5).

La moderna teoria della personalità giuridica è tuttavia il prodotto e l’eredità del diritto canonico medievale. Soltanto secoli dopo l’elaborazione dei canonisti l’idea di un’entità astratta, eterna e personificata si diffuse dalle teorie sulla Chiesa come corpo mistico di Cristo al ben diverso ambito dei nascenti Stati moderni e alla personificazione della «Corona» come corpo politico dello Stato, distinto dal corpo naturale del sovrano inteso come persona fisica. Kantorowicz ricostruisce la genealogia della più audace finzione giuridica dell’Occidente: quella secondo cui il sovrano ha due corpi — un “body natural”, mortale e fisico, e un “body politic”, immortale e corporativo. Il corpus mysticum elaborato dalla teologia cattolica con riferimento alla Chiesa (corpo mistico di cui Cristo è il capo e i fedeli le membra) si «politicizzò» dopo il 1250. La polis venne concepita come un organismo perpetuo, con il re come capo di un corpo politico atemporale, immune dalla morte e dalla prescrizione. Attraverso Plowden (1571) e Coke (inizio XVII secolo), i giuristi Tudor perfezionarono la dottrina: il re è una “corporation sole”, una persona giuridica composta da un solo individuo eppure dotata di continuità perpetua. Maitland osservò sarcasticamente che si trattava di «metafisica senza senso»; Kantorowicz vi vide «una finzione mistica di radici teologiche, inconsapevolmente trasferita dai giuristi Tudor al mito dello Stato». Il concetto di personalità giuridica corporativa trasferì parte del suo timore reverenziale religioso ai governi laici contribuendo così all’instaurazione del culto statalista. La logica di una persona fittizia perpetua, una volta formulata per la Chiesa, fu naturalmente estesa alle universitates: città, collegi, parrocchie e benefici — e infine alle compagnie commerciali. La personalità giuridica degli enti collettivi non è dunque né una verità naturale né una proposizione razionale autoevidente, ma il residuo secolarizzato di una teologia politica e religiosa premoderna. È un’eredità culturale contingente, non una necessità logica del diritto (6). Un sistema raffinato come il diritto romano poté fare a meno della personalità giuridica per oltre mille anni.

Gli Stati moderni — come entità personificate, portatrici di diritti, soggette a regole morali e giuridiche diverse da quelle generalmente applicabili agli individui — si sono affermati con la fine della Guerra dei Trent’anni (7).

Significativamente, è nello stesso arco temporale che anche altri corpi corporativi personificati — le compagnie commerciali — sono saliti sul palcoscenico della storia. In un primo momento, i governi concedevano la personalità giuridica mediante Royal Charter: l’esempio più celebre è quello della Banca d’Inghilterra, istituita nel 1694 in virtù del Tunnage Act, che dichiarava i suoi sottoscrittori «one Body Politick and Corporate, in Deed and in Name», dotato di «perpetual Succession» e di un common seal, con il potere di possedere terre, citare in giudizio ed essere citato in giudizio. Nel secolo e mezzo successivo, la personalità giuridica divenne un privilegio generale concesso a tutti gli enti che soddisfacevano determinati requisiti formali, e questo sviluppo raggiunse il suo culmine con il Limited Liability Act del 1855, che stabilì definitivamente, oltre alla personificazione, anche la limitazione di responsabilità — segregando così pienamente il patrimonio dell’ente incorporato da quello dei suoi membri e amministratori (8).

Uno sviluppo parallelo — intimamente connesso al tema di questo breve saggio — è l’ascesa dello Stato-nazione. Una delle idee fondamentali che animarono le rivoluzioni e le guerre ottocentesche da cui scaturì la formazione di molti Stati moderni fu la concezione mazziniana della nazione come comunità di destino dotata di una «missione». Secondo Mazzini la nazione, intesa come necessità e come bisogno, è il livello intermedio e indispensabile tra l’individuo e l’umanità: è lo strumento attraverso cui l’individuo entra nella storia universale e attraverso cui l’umanità si organizza. Non vi è «umanità» in astratto senza la mediazione della nazione, né individuo pienamente morale senza la mediazione della nazione. Pertanto, ogni nazione ha il diritto e il dovere di costituirsi come Stato indipendente. Nella visione mazziniana, lo Stato è lo strumento giuridico-politico attraverso il quale la nazione adempie alla sua missione e partecipa alla vita dell’umanità. Una nazione senza Stato è incompleta; uno Stato senza nazione (come nel caso degli imperi multietnici e dei regni dinastici fondati sulla proprietà privata della casa regnante) è illegittimo, perché tiene insieme con la forza ciò che la natura e la storia hanno tenuto separato. Da queste premesse discendono due corollari: il diritto all’insurrezione contro gli imperi multinazionali come l’Austria-Ungheria, l’Impero ottomano o la Russia zarista; e la forma repubblicana dello Stato-nazione. Mazzini sarà anche tra i primi pensatori a individuare una dimensione sovranazionale degli Stati nazionali. Non a caso nel 1834 fondò la sua Giovine Europa: l’idea era la costituzione di una federazione di movimenti nazionali democratici che lottassero insieme per l’emancipazione nazionale come momento dell’emancipazione umana.
Il diritto all’esistenza degli Stati-nazione poggia su una sovrapposizione tra società civile — fatta di legami etnici, linguistici, geografici e storici — e le strutture burocratiche e amministrative che aspirano a governare quella società in qualità di monopolisti territoriali della violenza, secondo la fortunata formula weberiana, o, più precisamente e acutamente, in qualità di monopolisti territoriali della decisione ultima, come suggerito da Hans-Hermann Hoppe (9). L’idea del diritto dei popoli ad avere «il loro» Stato-nazione si è rivelata un’ideologia estremamente potente, capace di rimodellare in modo permanente l’ordine geopolitico globale (basti pensare all’emergere di Stati come la Germania o l’Italia, e al peso estremamente negativo che hanno esercitato sul corso della storia recente).

Il concetto di un diritto a costituire una comunità politica coincidente con una nazione, e in particolare il pensiero mazziniano, esercitò una profonda influenza anche su una parte sostanziale delle popolazioni ebraiche disperse in una vasta area comprendente principalmente la Germania e tutti i paesi dell’Europa centrale e orientale (10). Gli ebrei provenivano da una storia millenaria nella quale erano riusciti a preservare, oltre alle loro tradizioni religiose, una forte coesione etnica, culturale e tradizionale. Quel che alla «nazione ebraica» mancava, tuttavia, era un territorio: gli ebrei vivevano dispersi in moltissimi paesi, con la comunità numericamente più significativa rappresentata dagli ashkenaziti dell’Europa centrale e orientale, la cui lingua era un dialetto tedesco — lo yiddish.

Mentre per italiani, serbi o ungheresi l’aspirazione a fondare uno Stato-nazione proprio poteva realizzarsi attraverso una violenta ribellione o una guerra contro gli imperi all’interno dei quali erano incardinati, per gli ebrei l’aspirazione ad avere uno «Stato proprio» era legata fin dall’inizio al problema dell’individuazione di un territorio che potesse essere utilizzato a tale scopo (11). Nacque così il sionismo, inteso come movimento politico, sociale, terroristico e infine militare volto a realizzare un progetto apparentemente anacronistico e impossibile: la rifondazione dello Stato di Israele — non più come monarchia ma nelle forme di un moderno Stato democratico — proprio nelle terre della Palestina che secondo la narrazione biblica erano state oggetto della promessa divina a Mosè e al cosiddetto «popolo eletto».

Il diritto degli ebrei moderni a uno Stato non era dunque semplicemente il diritto a ribellarsi a un’istituzione imperiale percepita come estranea alla missione storica della «nazione ebraica» in senso mazziniano, ma anche il diritto ad acquisire una regione allora appartenente all’Impero ottomano e abitata da una piccola minoranza ebraica accanto a una maggioranza di popolazioni arabe. A differenza, dunque, di altri episodi di formazione statale — come il caso greco, italiano o tedesco — in cui l’espulsione dell’impero detestato dalla popolazione locale poteva realizzarsi attraverso guerre limitate e uno spargimento di sangue circoscritto nel tempo, il progetto sionista fu fin dall’inizio molto più arduo, poiché l’instaurazione di un nuovo Stato-nazione in un’area che da oltre un millennio apparteneva ad altri popoli implicava necessariamente l’espropriazione degli abitanti correnti con mezzi necessariamente violenti, dato che l’acquisto delle terre desiderate era una soluzione praticabile solo in un numero molto limitato di casi.

In questo contesto il parallelo tra l’unificazione italiana e l’instaurazione dello Stato di Israele è ricco di spunti. Mentre l’annessione al regno sabaudo piemontese procedette con relativa facilità nell’Italia centrale, il caso del Regno delle Due Sicilie fu molto diverso: lì la conquista piemontese fu vissuta come un’invasione e diede luogo a una guerra di resistenza decennale — il cosiddetto brigantaggio. L’innegabile esistenza di elementi di contiguità linguistica, etnica, religiosa e culturale tra i popoli successivamente costretti nel letto di Procuste del Regno d’Italia contribuì alla fine a forgiare — sia pure imperfettamente, e con forti differenze ancora visibili dopo un secolo e mezzo — una sorta di comunità in cui la nazionalità venne identificata con la struttura burocratico-amministrativa del nuovo Stato. Analogamente, la conquista israeliana di porzioni sempre maggiori di territorio palestinese ha incontrato una feroce resistenza da parte dei popoli soggetti all’invasione straniera; ma in questo caso, a differenza che nel Mezzogiorno italiano, non vi erano elementi di comunanza sufficienti a consentire una qualche fusione tra conquistatori e soggiogati. Ciò spiega la guerra che da oltre ottant’anni infuria in Palestina, contrapponendo due fronti il cui scopo è il reciproco annientamento. La costruzione di una nuova identità nazionale israeliana è dunque passata non solo attraverso la consueta fucina degli Stati — la guerra — ma anche attraverso la costruzione artificiale di una nuova identità nazionale, anche per via del superamento delle differenze linguistiche tra ebrei viventi in aree diverse d’Europa, con il progetto di resuscitare una lingua morta: l’ebraico. L’uso di un dialetto tedesco come lo yiddish sarebbe stato imbarazzante dopo le persecuzioni degli ebrei da parte degli altrettanto tedeschi nazionalsocialisti. Anche in questo caso, non è fondamentalmente diverso dal caso italiano, dove l’italiano moderno è una lingua in larga parte artificiale, sebbene derivi dal dialetto culturalmente dominante, ossia il toscano.

Il diritto degli ebrei ad avere uno Stato proprio, e correlativamente il diritto dello Stato di Israele a esistere come espressione della nazione ebraica, pone dunque difficoltà ancora maggiori di quelle ordinariamente incontrate in qualsiasi progetto di nation-building.

In questo contesto vanno affrontate tre questioni. La prima riguarda la possibile esistenza di un diritto di chi appartiene a una determinata comunità nazionale a costituire, insieme ai suoi connazionali, uno Stato-nazione in senso mazziniano. La seconda riguarda la possibilità di un diritto di tale Stato-nazione a (continuare a) esistere una volta costituito. La terza, infine, concerne la pretesa di un’eccezionalità ebraica che renderebbe il diritto a uno Stato, e il diritto dello Stato (a esistere), più forti o più meritevoli di tutela nel caso degli ebrei rispetto agli analoghi diritti ipoteticamente spettanti ad altri Stati. Vedremo che la risposta deve essere negativa rispetto a tutte e tre le questioni.

Gli Stati, nella loro qualità di monopolisti territoriali della decisione ultima, e in quanto organizzazioni generalmente caratterizzate da un’appartenenza coatta determinata dal luogo di nascita (ius soli) o dalla discendenza da cittadini (ius sanguinis), sono entità che, nel migliore dei casi, si limitano a espropriare e depredare i propri cittadini per mezzo della tassazione, e che, nei casi più gravi, si dedicano all’esecuzione di atti dotati di una più pesante carica criminale — quali la riduzione in schiavitù (la coscrizione militare), l’avvelenamento di massa (l’imposizione di alimenti o farmaci nocivi alla salute) o il genocidio (le guerre). Nonostante la retorica illuministica del contratto sociale e della partecipazione volontaria dei cittadini alle comunità politiche in cui si trovano per caso, è evidente che ogni elemento di volontarietà nell’assoggettamento a un dato Stato è assente. In questo contesto, gli Stati — e le classi dominanti al vertice dell’organizzazione coercitiva (12) — fanno uso di narrazioni religiose (monarchie di diritto divino) o sociologiche (la democrazia e l’identificazione del popolo con lo Stato) volte a indurre i loro sudditi ad accettare l’organizzazione come legittima, giusta e inevitabile. Ciò non muta tuttavia il fatto che ogni Stato sia in sostanza un’organizzazione violenta e criminale (13), e che non possa essere fatto valere alcun diritto a costituire un’organizzazione siffatta. Anche se una maggioranza delle persone appartenenti a una determinata nazione desidera l’instaurazione di un monopolio territoriale del potere decisionale e della violenza, ciò non giustifica l’imposizione della propria volontà a una minoranza recalcitrante. La natura collettiva e l’organizzazione sistematica degli Stati non eliminano il loro carattere illecito e non consentono di affermare alcun diritto individuale — sommabile ad altri diritti analoghi — alla costruzione di una tale organizzazione. In questa prospettiva, non si insisterà mai abbastanza sulla natura deleteria del nazionalismo, con particolare riferimento alla sua variante mazziniana, e dell’idea di un diritto ad appartenere a una comunità politica. In questo contesto l’idea mazziniana di una missione storica non può essere presa più sul serio delle giustificazioni religiose degli antichi Stati (diritto divino, re e imperatori come dèi o come prescelti dagli dèi, ecc.). Da un punto di vista strettamente giuridico, inoltre, il diritto a uno Stato — in quanto comporta la fondazione di un’organizzazione il cui scopo sarà la sistematica violazione dei diritti altrui (proprietà, vita, integrità personale) — non può essere oggetto di un diritto. Allo stesso modo, non vi è alcun diritto a costituire una cosca mafiosa o una banda di rapinatori.

Le società in genere, e gli Stati in particolare, sono il prodotto di una finzione giuridica, consistente nell’attribuzione a un’entità astratta e concettuale dello status di persona, allo scopo di ascrivere a tale entità diritti e doveri (14). La finzione serve a imputare a un unico centro di interessi diritti e obblighi che altrimenti dovrebbero essere ascritti a una collettività difficile o impossibile da gestire. Possiamo tuttavia affermare il diritto delle persone giuridiche a esistere? Non come diritto a costituire una persona giuridica — che è un diritto spettante ai suoi membri o fondatori — ma come diritto spettante all’entità stessa, la quale avrebbe così una pretesa legittima, ad esempio, a difendersi o a resistere ai tentativi di provocarne lo scioglimento o la liquidazione (15). È evidente che, da un punto di vista logico, non si può dire che esista alcun diritto del genere. Il diritto a costituire — e, correlativamente, a sciogliere — un’entità (fittizia) può spettare soltanto ai suoi fondatori e membri, se e solo se tale persona giuridica non commette reati, poiché in questo caso un tale diritto non esiste neppure per i suoi fondatori. E chiunque ha il diritto di esprimere opposizione all’esistenza di tale entità fittizia, tanto più quando, come nel caso degli Stati, l’entità è un’organizzazione che sistematicamente e istituzionalmente commette gravi reati. In questo caso l’opposizione all’esistenza di un’entità criminale corporativa è una delle componenti del diritto di legittima difesa. Gli Stati, quali persone giuridiche fittizie, possono essere titolari di diritti che è impraticabile attribuire al gruppo di persone rappresentato dallo Stato; ma non sono titolari di un diritto all’esistenza modellato sul diritto alla vita degli esseri umani. Il cosiddetto diritto alla vita è il diritto a non subire un’aggressione letale o — rovesciando il ragionamento — il dovere di astenersi dall’uso della forza letale contro altri esseri umani pacifici. Esso non si applica nei casi di legittima difesa volti a respingere un’aggressione potenzialmente letale. Nessun diritto analogo, nella forma di un diritto all’esistenza, può essere affermato per le persone giuridiche — e a fortiori per gli Stati. Non solo, e non tanto, perché gli Stati sono impegnati nell’organizzazione sistematica di azioni criminali, ma soprattutto perché le entità fittizie, per quanto possano essere titolari di diritti, non sono autocoscienti e non sono autoproprietarie; di qui l’inesistenza di qualsiasi diritto all’autodifesa o all’autoconservazione, che non può essere predicato di un’entità fittizia come uno Stato.

Per questa ragione, l’uso di categorie e concetti tipicamente umani nel caso degli Stati è certamente fuorviante e tende a generare confusione. Così, il diritto di legittima difesa degli Stati in caso di aggressione dall’esterno (da parte di un altro Stato) è l’applicazione a un soggetto fittizio di un concetto nato e concepito per esseri umani autocoscienti, capaci di ragionamento e quindi titolari di diritti. Stati e società sono in realtà costrutti linguistici orientati alla più semplice gestione di fasci di diritti e obblighi imputabili a una pluralità di persone. Quel che va evitato, tuttavia, è l’ipostatizzazione e l’antropomorfizzazione di una finzione giuridica al punto da attribuire a tale finzione diritti che possono spettare soltanto agli esseri umani. Una cosa è attribuire la proprietà a un soggetto fittizio il cui scopo è consentire la più efficiente gestione di un bene detenuto da un gruppo di persone; tutt’altra cosa è trasferire a tale finzione diritti che, per definizione, non possono spettarle.

Esclusa, dunque, la possibilità che esista un diritto degli individui a costituire e a mantenere in vita uno Stato, ed esclusa parimenti la possibilità che lo Stato stesso, in quanto finzione giuridica, possa avere un diritto a difendersi e a continuare a esistere, resta da valutare la legittimità di una supposta posizione privilegiata dello Stato di Israele per quanto riguarda la sua esistenza.

Gli Stati sono entità transitorie i cui confini geografici e strutture burocratico-amministrative hanno storicamente subito ampie variazioni. Pochi Stati sono sopravvissuti, nella loro estensione geografica e nella loro struttura politica, per più di qualche centinaio di anni. La pretesa all’inviolabilità delle frontiere e alla perpetuità è dunque un’illusione alimentata dalla narrazione prevalente del momento. Ciò vale per lo Stato di Israele come per ogni altra organizzazione statale. Inoltre, gli stessi ebrei sono la dimostrazione concreta e pratica di come una cultura e una tradizione etnico-religiosa possano essere preservate anche in assenza di un territorio e di un governo. Nazione non equivale a Stato. L’argomento religioso che vorrebbe affermare un diritto degli ebrei a riprendere possesso della Terra Promessa biblica è particolarmente debole e tende a postulare una regola giuridica illegittima, perché non supera il test di universalizzazione che è il tratto giuridico fondamentale di una regola valida. Secondo quella narrazione, gli ebrei godrebbero di un diritto privilegiato a controllare una specifica area del Medio Oriente perché sono il «popolo eletto», presumibilmente da Dio. Senza considerare l’impossibilità di una prova razionale di una tale pretesa, si tratta di una credenza religiosa fondata sulla discriminazione, e rappresenta una negazione diretta del fondamento di qualsiasi ordinamento giuridico universalmente valido, ovvero il principio di non aggressione. Riprendere possesso di terre ancestrali che si crede siano state donate ai padri da una divinità invisibile comporta l’aggressione contro altri esseri umani pacifici la cui unica colpa è quella di non condividere le credenze religiose riguardanti promesse divine asseritamente fatte migliaia di anni fa. L'(ri)appropriazione delle terre palestinesi da parte dello Stato di Israele costituisce dunque una violazione diretta dei diritti di proprietà di coloro che abitavano quelle terre prima della fondazione del moderno Stato di Israele (16).

Vale la pena ricordare che una tale origine in una rapina istituzionalizzata è un tratto comune a molti Stati moderni e non è in alcun modo peculiare di Israele. Basti pensare all’appropriazione da parte del Regno d’Italia dei beni ecclesiastici e dei beni del Regno delle Due Sicilie, oppure all’appropriazione da parte degli Stati Uniti delle terre dei nativi americani e al successivo sterminio dei loro abitanti. L’origine di tutti gli Stati nella violenza e nella coercizione è un fatto storico ben documentato che accomuna pressoché ogni organizzazione statale al mondo. Egualmente fallace e infondato è l’argomento che vorrebbe conferire agli ebrei un diritto privilegiato e più forte ad avere uno Stato proprio in ragione delle persecuzioni subite nella storia, e in particolare per mano della Germania nazionalsocialista. Si tratta di un meccanismo di compensazione storica privo di logica: non solo i beneficiari delle riparazioni per i torti del passato non sono le stesse persone che hanno subito le persecuzioni, ma in molti casi gli attuali abitanti dello Stato di Israele non sono in grado di documentare alcuna discendenza dalle vittime delle persecuzioni.

Ancora meno convincente è l’argomento avanzato da Walter Block, secondo il quale gli abitanti dello Stato moderno di Israele sarebbero gli eredi degli israeliti espulsi dalla Giudea dai romani nel 70 d.C. e costretti alla diaspora (17). L’evidenza archeologica è inconcludente; i diritti di proprietà oggetto della rapina dell’Impero romano sono ampiamente prescritti; e la pretesa di ripristinare uno stato di cose esistente quasi duemila anni fa apre scenari di revanscismo storico-archeologico che rischiano di gettare il mondo intero nel caos. Gli italiani potrebbero, con pari giustificazione, esigere il ripristino dell’Impero romano e rivendicare un dominio privilegiato su una vasta area che si estenderebbe dalla Scozia al Caucaso. I discendenti dei celti potrebbero rivendicare per sé Francia, Spagna e Inghilterra — paesi dai quali furono espulsi dalla potenza militare della Repubblica romana. I nativi americani potrebbero esigere l’espulsione dal Nord America delle popolazioni che lo hanno colonizzato nel corso dei secoli. La pretesa di ripristinare le frontiere e le strutture statali quali esistevano nella storia trasformerebbe il mondo in un focolaio di conflitti destinati a violare direttamente diritti di proprietà privata consolidati e non più seriamente contestabili, data l’impossibilità di provare il proprio status di erede di un membro di un popolo ingiustamente espulso dalle sue terre e di identificare gli attuali proprietari delle stesse terre come discendenti degli antichi rapinatori. Infine, lo stesso Stato di Israele si fonda sulla negazione della proprietà privata. Non solo quasi tutta l’estensione geografica di Israele è di proprietà statale e viene concessa in concessione soltanto agli ebrei (con esclusione dei palestinesi, i quali non hanno neppure diritto a ricevere, in concessione statale, le stesse terre dalle quali sono stati espulsi); ma, contrariamente alla pretesa di Block secondo cui Israele sarebbe uno Stato liberale rispettoso dei diritti di proprietà e dell’idea lockiana di homesteading, l’organizzazione politica israeliana rifiuta in linea di principio — e per espressa disposizione costituzionale — il riconoscimento della proprietà privata sul proprio territorio, ad eccezione delle proprietà urbane.

A ciò si aggiungono i crimini e gli atti di violenza sistematicamente commessi contro i palestinesi nel corso della storia dello Stato di Israele — violenze e abusi che, non a caso, sono stati descritti come un vero e proprio genocidio (18).

Le preoccupazioni sollevate da un qualsiasi «diritto all’esistenza» dello Stato di Israele appaiono tanto più pressanti se si considera che il progetto politico israeliano, in realtà, non si è mai limitato ai confini territoriali esistenti. Al contrario, attraversa il sionismo moderno — dalla corrente revisionista di Jabotinsky e dalla rivendicazione dell’Irgun di entrambe le sponde del Giordano, passando per il Movimento per la Terra d’Israele Intera del 1967, fino al movimento sionista-religioso dei coloni e ai suoi eredi contemporanei — un’ideologia ricorrente di espansione territoriale comunemente denominata Grande Israele (Eretz Yisrael ha-Shlema) (19). L’estensione di questa supposta «Terra Intera» è variata a seconda di chi parla e del contesto — dalla precoce annotazione diaristica di Herzl su un’area «dal Torrente d’Egitto all’Eufrate», fino all’odierna ambizione più operativa sulla Cisgiordania, Gaza, le alture del Golan e zone cuscinetto nel Libano meridionale e in Siria — ma la logica sottostante è rimasta costante: la creazione progressiva, attraverso insediamenti, ingegneria demografica e occupazione militare, di fatti compiuti concepiti per rendere irreversibile qualsiasi ritirata territoriale (20). Un filone di pensiero strategico correlato, esemplificato dal saggio di Oded Yinon del 1982 «A Strategy for Israel in the 1980s», propugna non l’annessione diretta ma la sistematica frammentazione degli Stati arabi circostanti in unità etno-settarie più piccole, incapaci di porre alcuna sfida strategica — una logica che la traiettoria più ampia della geopolitica medio-orientale degli ultimi quarant’anni ha, intenzionalmente o meno, sorprendentemente rispecchiato (21). Nulla di tutto ciò appartiene più al regno del discorso estremista di frangia: negli ultimi anni, alti membri del governo israeliano — tra cui il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che in un documentario del 2024 ha apertamente dichiarato che «il futuro di Gerusalemme è espandersi fino a Damasco», e il primo ministro Benjamin Netanyahu, che nell’agosto 2025 ha pubblicamente affermato di essere «molto» legato alla visione del Grande Israele e di considerarsi in una «missione storica e spirituale» — hanno esplicitamente avallato tali ambizioni, suscitando condanne congiunte da parte di oltre trenta Stati arabi e musulmani e del presidente del Comitato Speciale delle Nazioni Unite incaricato di indagare sulle pratiche israeliane (22). Quale che sia l’opinione che ci si possa formare circa l’effettiva esistenza di un «piano» coerente sotteso a queste posizioni, il materiale documentale è sufficiente per concludere che nessun «diritto all’esistenza» possa essere sensatamente affermato a favore di un’organizzazione statale la cui élite dirigente proclami apertamente l’intento di espandersi oltre qualsiasi frontiera riconosciuta — e tanto meno attraverso la macchina del diritto penale.

Tutto ciò ci porta a escludere, a fortiori, che lo Stato di Israele possa avere un diritto all’esistenza. Si tratta di un’organizzazione violenta e coercitiva fondata sulla negazione del principio di non aggressione — nel quale si dimostra particolarmente efficiente e spregiudicata. L’auspicio che possa cessare di esistere — auspicio applicabile a tutti gli Stati, dall’Italia agli Stati Uniti d’America, all’Argentina, alla Germania — lungi dall’essere un’opinione meritevole di sanzione, dovrebbe piuttosto essere una speranza per il mondo (23).

Note
(1) Alessandro Fusillo è un avvocato libertario con sede in Italia, Spagna e Germania.
(2) Ulpiano, D. 1, 1, 1, 2: «Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem»; sulle societates publicanorum, cfr. William N. Goetzmann e Geert Rouwenhorst (a cura di), The Origins of Value; Ulrike Malmendier, «Roman Shares», p. 31 ss., sostiene che le societates publicanorum anticipassero la struttura delle moderne società a responsabilità limitata con azioni liberamente trasferibili.
(3) Cicerone, In Vatinium, 29, traduzione inglese disponibile online: https://www.attalus.org/cicero/vatinius.html.
(4) Gaio, 3 ad ed. prov., D. 3.4.1.
(5) Paolo Garbarino, «I collegia nella storia costituzionale romana», Teoria e Storia del Diritto Privato, XVI (2023); v. anche i passi ivi citati di Castrenze Minasola, I ‘collegia’ nell’antica Roma. Sulle tracce di quella libertà associativa ‘quae pactionem atque coniurationem adversus rem publicam fecit’ (Roma: Aracne, 2021).
(6) Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology (Princeton: Princeton University Press, 1957); F. W. Maitland, «The Crown as Corporation», in Collected Papers, vol. III (Cambridge: Cambridge University Press, 1911); Otto von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 voll. (1868–1913); Henri de Lubac, Corpus Mysticum: L’Eucharistie et l’Église au Moyen Âge (Parigi: Aubier, 1944).
(7) Per una critica della tesi tradizionale secondo cui lo Stato sovrano sarebbe nato dalla Pace di Westfalia, v. Derek Croxton, «The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty», The International History Review 21, n. 3 (1999): 569–591.
(8) Sulla personalità giuridica delle società e sulla responsabilità limitata, con ulteriori riferimenti, v. Stephan Kinsella, «Corporate Personhood, Limited Liability, and Double Taxation»; J. Lawrence Broz e Richard S. Grossman, «Paying for Privilege: The Political Economy of Bank of England Charters, 1694–1844», Explorations in Economic History 41 (2004): 48–72; Charles Goodhart, «The Bank of England, 1694–2017», LSE Working Paper, 2017; John Francis, History of the Bank of England, its Times and Traditions, 2 voll. (1847); Margaret M. Blair, «Corporate Personhood and the Corporate Persona», University of Illinois Law Review (2013): 785–820; Evelyn Atkinson, American Frankenstein: Creating the Corporate Constitutional Person, tesi di dottorato, University of Chicago, 2023.
(9) Max Weber, Politik als Beruf (1919); Hans-Hermann Hoppe, «Government, Money, and International Politics», Etica & Politica / Ethics & Politics 2 (2003). Sull’idea che il rafforzamento dello Stato comporti l’indebolimento della società civile, v. Albert J. Nock, Our Enemy, the State (1935).
(10) Moses Hess, Rome and Jerusalem: A Study in Jewish Nationalism (New York: Bloch, 1918), citato in Shlomo Avineri, The Making of Modern Zionism (New York: Basic Books, 1981), p. 52, con un riferimento diretto all’idea mazziniana di una «Terza Roma».
(11) Theodor Herzl, Der Judenstaat (1896).
(12) Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York, 1939).
(13) Charles Tilly, The Politics of Collective Violence (New York, 2003); idem, «War Making and State Making as Organized Crime», in Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer e Theda Skocpol (a cura di), Bringing the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), pp. 169 ss.
(14) Francesco Belvisi, «Alle origini dell’idea di istituzione: il concetto di “collegium” come “persona ficta” in Sinibaldo dei Fieschi», Materiali per una storia della cultura giuridica XXIII, n. 1 (1993): 3–23.
(15) La traiettoria normativa e giurisprudenziale si è in realtà mossa esattamente nella direzione opposta a quella qui sostenuta, attraverso il progressivo riconoscimento delle persone giuridiche come titolari di diritti costituzionali originariamente concepiti per le persone fisiche. V. Evelyn Atkinson, American Frankenstein: Creating the Corporate Constitutional Person (Chicago, 2021).
(16) Saifedean Ammous, «Property Rights: The Root Cause of the Palestinian-Israeli Conflict», Saifedean Substack (10 nov. 2025; Bitcoin Standard podcast; youtube), basato su PFP309 | Saifedean Ammous: Property Rights: The Root Cause of the Palestinian-Israeli Conflict (PFS 2025). V. anche idem, «Property Rights: The Root Cause of the Palestinian-Israeli Conflict», Notes in the Margin, Mises Wire (16 dic. 2025).
(17) Walter E. Block e Alan G. Futerman, The Classical Liberal Case for Israel (Singapore: Springer, 2021), con una prefazione di Benjamin Netanyahu. La difesa di Israele degli autori si fonda esplicitamente su una teoria lockiana dell’homesteading e dei diritti di proprietà privata e contiene, nel capitolo 6, una critica esplicita della posizione antisionista di Murray Rothbard (Murray N. Rothbard, «War Guilt in the Middle East», Left and Right 3, n. 3 (primavera-autunno 1967): 20–30, ripubblicato in Libertarian Institute (9 ott. 2023)). Per una critica sistematica dell’argomento di Block e Futerman da una prospettiva libertaria, v. la risposta di Saifedean Ammous a Walter Block sulla questione israelo-palestinese (dibattito Ammous–Block, ottobre 2023), parzialmente riprodotta in Stephan Kinsella, «Ammous vs. Block on Israel», StephanKinsella.com (29 gen. 2024).
(18) V., relativamente al genocidio in corso a Gaza, le misure provvisorie ordinate dalla Corte Internazionale di Giustizia in Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Ordinanze del 26 gennaio 2024, 28 marzo 2024 e 24 maggio 2024; nonché il Parere consultivo Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (pagina di sintesi), reso il 19 luglio 2024, che affronta il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione come obbligo erga omnes.
(19) Sulla traiettoria ideologica dal sionismo revisionista di Jabotinsky (e dalla rivendicazione dell’Irgun di entrambe le sponde del Giordano) al post-1967 Movimento per la Terra d’Israele Intera (HaTenu’a Lema’an Eretz Yisrael HaSheleima), v. Colin Shindler, The Triumph of Military Zionism: Nationalism and the Origins of the Israeli Right (Londra: I.B. Tauris, 2006); Eran Kaplan, The Jewish Radical Right: Revisionist Zionism and Its Ideological Legacy (Madison: University of Wisconsin Press, 2005). Il manifesto del settembre 1967 «Le-ma’an Eretz Yisrael ha-Shlema», sottoscritto tra gli altri da Natan Alterman, S. Y. Agnon e Moshe Tabenkin, apparve sui principali quotidiani israeliani il 22 settembre 1967.
(20) Sul progetto di colonizzazione come strumento deliberato di irreversibilità territoriale, v. Gershom Gorenberg, The Accidental Empire: Israel and the Birth of the Settlements, 1967–1977 (New York: Times Books, 2006); Idith Zertal e Akiva Eldar, Lords of the Land: The War over Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967–2007 (New York: Nation Books, 2007); Ian Lustick, For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel (New York: Council on Foreign Relations, 1988); Nur Masalha, Imperial Israel and the Palestinians: The Politics of Expansion (Londra: Pluto, 2000).
(21) Oded Yinon, «A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties», Kivunim 14 (febbraio 1982), traduzione inglese di Israel Shahak, Belmont, MA: Association of Arab-American University Graduates, 1982. Sulla continuità tra il piano strategico di Yinon e l’effettiva traiettoria della frammentazione medio-orientale negli ultimi quarant’anni — indipendentemente dal fatto che sia mai esistito un «piano» unitario — v. Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, ed. ampliata (New York: Norton, 2014); Zeev Maoz, Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s National Security and Foreign Policy (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006); e, da una prospettiva palestinese, Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine (New York: Metropolitan, 2020). La lettura prudenziale contro l’utilizzo cospirazionista di Yinon è articolata, tra gli altri, da Daniel Pipes, The Hidden Hand: Middle East Fears of Conspiracy (New York: St. Martin’s, 1996).
(22) Bezalel Smotrich, discorso a Parigi, 19 marzo 2023, pronunciato dietro un podio che esponeva una mappa del «Grande Israele» comprendente l’intero Regno hashemita di Giordania; Smotrich, intervista per il documentario di Arte, ottobre 2024, in cui dichiara che «il futuro di Gerusalemme è espandersi fino a Damasco»; Benjamin Netanyahu, intervista a i24NEWS, agosto 2025, in cui afferma di essere «molto» legato alla visione del Grande Israele e di considerarsi in una «missione storica e spirituale». Risoluzione della Knesset del luglio 2025 che dichiara la Cisgiordania «parte inseparabile della Terra d’Israele». Per una sintesi di questi recenti sviluppi entro un quadro storiografico più ampio, v. il Rapporto del Presidente del Comitato Speciale incaricato di indagare sulle pratiche israeliane, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sessione A/80/PV, 2025, incentrato esplicitamente sul «progetto del Grande Israele», e la condanna congiunta emessa nell’agosto 2025 da trentuno Stati arabi e musulmani, dalla Lega degli Stati Arabi, dall’Organizzazione per la Cooperazione Islamica e dal Consiglio di Cooperazione del Golfo.
(23) Sulla distinzione tra nazione e Stato, e sul corrispondente diritto di secessione volontaria — dal quale discende che nessuno Stato, in quanto tale, è titolare di alcun diritto a esistere contro la volontà di coloro sui quali rivendica giurisdizione — v. Murray N. Rothbard, «Nations by Consent: Deconstructing the Nation-State», J. Libertarian Stud. 11, n. 1 (autunno 1994): 1–10; Ludwig von Mises, Liberalism: In the Classical Tradition, Ralph Raico, trad., 3ª ed. (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1985 [1927]), in particolare cap. 3 § 1 sul diritto all’autodeterminazione fino al livello individuale; e più di recente Hans-Hermann Hoppe, Democracy: God that Failed (New Brunswick e Londra: Transaction Publishers, 2001), cap. 6 sulla secessione e la decentralizzazione.
Sul modello dello Stato come «bandito stazionario» e sulle sue implicazioni circa l’inesistenza di qualsiasi «diritto» dello Stato a esistere in quanto tale, v. Mancur Olson, «Dictatorship, Democracy, and Development», American Political Science Review 87, n. 3 (1993): 567–576; e idem, Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships (New York: Basic Books, 2000). Per una trattazione sociologico-storica più ampia dello Stato come esito istituzionale della violenza organizzata, v. Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990 (Oxford: Blackwell, 1990).
Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998 [orig. 1982]), in particolare capp. 22–24 sull’illegittimità dello Stato; idem, Anatomy of the State (Auburn, Ala.: Mises Institute, 2009), incluso anche in idem, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, R.A. Childs, Jr., a cura di, 2ª ed. (Auburn, Ala.: Mises Institute, 2000 [1974]), originariamente pubblicato in Rampart Journal of Individualist Thought, vol. 1, n. 2 (estate 1965): 1–24; Anthony de Jasay, The State (Oxford: Blackwell, 1985; rist. Indianapolis: Liberty Fund, 1998); Franz Oppenheimer, The State: Its History and Development Viewed Sociologically (New York: Vanguard, 1926 [orig. 1908]).