“Quando la legge diventa ingiustizia, la resistenza diventa un dovere.” (Thomas Jefferson)
“Disobbedire, resistere, boicottare.” (Alessandro Fusillo)

VADEMECUM MASCHERINE E TAMPONI

Con ordinanza del 28 aprile 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 29 aprile 2023 e consultabile QUI, il ministro della salute Schillaci ha disciplinato gli obblighi concernenti l’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) e la sottoposizione al tampone PCR per l’individuazione del virus SARS CoV-2. L’ordinanza è entrata in vigore il 1° maggio e si prevede che rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2023.

Le mascherine sono obbligatorie:

  1. per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie e dei reparti dove si trovano pazienti fragili, anziani o immunodepressi: le strutture e i reparti dove si trovano questi pazienti devono essere identificate dal direttore sanitario con un provvedimento scritto;
  2. per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture in cui vi siano pazienti ricoverati (ospedali, RSA, hospice, strutture riabilitative, residenze per anziani ecc.);
  3. nelle strutture diverse da quelle indicate sopra ai numeri 1) e 2) e nelle sale d’attesa saranno le direzioni sanitarie a decidere se imporre l’uso delle mascherine a chi presenti sintomi di patologie respiratorie. ATTENZIONE: l’obbligo può essere imposto SOLO a chi abbia sintomi di patologie respiratorie (tosse, respiro affannoso, sibilo ecc.); inoltre i sintomi devono essere accertati e constatati da un medico che dovrà necessariamente effettuare una visita per l’accertamento dei sintomi e, ovviamente a richiesta del paziente, dovrà redigere un certificato medico datato, timbrato e firmato in cui attesti che il singolo utente cui verrà imposta la mascherina abbia determinati sintomi;
  4. nelle parti delle strutture sanitarie che connettono i reparti (corridoi, scale, ascensori) o che sono al di fuori dei reparti di degenza (ingresso, bar ecc.) non è necessario portare le mascherine e, pertanto, non possono essere imposte nemmeno dai direttori sanitari,
  5. negli ambulatori medici la decisione se imporre le mascherine è rimessa ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

Le mascherine NON sono obbligatorie, quindi:

  1. negli studi medici privati; la differenza tra ambulatorio e studio medico privato è data dall’esercizio di attività commerciale e dall’apertura al pubblico: lo studio medico privato è quello in cui si svolge attività professionale, individuale o associata. Vi si accede per appuntamento e non è aperto al pubblico degli utenti. L’ambulatorio è un luogo di visita e cura dove l’attività medica viene svolta a livello organizzato e imprenditoriale e chiunque può accedere come paziente, cioè si tratta di strutture aperte al pubblico;
  2. negli ambulatori medici specialistici dove non lavorano medici di medicina generale (medici di base) o pediatri di libera scelta. La norma prevede che negli ambulatori medici le mascherine possano essere imposte dai medici di base o dai pediatri di libera scelta; ne consegue che negli ambulatori dove non lavorano queste due categorie di specialisti le mascherine non possono essere imposte, ad esempio in un ambulatorio polispecialistico dove lavorino diversi medici quali cardiologi, ortopedici, dermatologi ecc., ma nessun medico di medicina generale o nessun pediatra.

In ogni caso, poiché l’ordinanza rimette ai direttori sanitari, ai medici di base e ai pediatri di libera scelta l’individuazione dei reparti con pazienti fragili e la decisione se imporre la mascherina in altri reparti è necessario che la decisione risulti da un documento scritto che deve essere pubblicato o affisso nelle strutture sanitarie.

TAMPONI NEI REPARTI DI PRONTO SOCCORSO

La decisione se pretendere l’esecuzione del tampone per l’accesso ai reparti di pronto soccorso è rimessa alla discrezione (più propriamente dovrebbe dirsi capriccio o arbitrio) dei direttori sanitari e delle regioni. La disposizione, tuttavia, è manifestamente illegale, poiché è l’ordinanza stessa a ricordare che l’obbligo, originariamente previsto dall’art. 2 bis del DL 52/2021 è stato abrogato dall’art. 7 ter del DL 162/2022. Poiché i trattamenti sanitari obbligatori devono essere previsti da una norma di legge, come disposto dall’art. 32 della costituzione, appare evidente che nessun atto amministrativo può avere l’efficacia di imporre a chicchessia l’effettuazione di un tampone PCR.
Se in un pronto soccorso, come a volte è capitato, il personale dovesse rifiutare di visitare e curare chi si presenta chiedendo prestazioni mediche d’urgenza, allora occorre chiedere anzitutto che mettano per iscritto il rifiuto del paziente e comunque che i responsabili si identifichino con un documento d’identità (di solito hanno un tesserino professionale o una targhetta con il nome, ma va bene qualsiasi documento di identità, il tesserino professionale è un documento d’identità. È importante avere nome, cognome e qualificazione professionale di colui che commette il reato). Se si rifiutano è opportuno chiedere l’intervento delle forze dell’ordine allo scopo di identificare i responsabili. In tal caso si potrà direttamente presentare una denuncia contro i responsabili del rifiuto delle prestazioni mediche per il reato di omissione di soccorso. È sempre importante inserire nella denuncia la richiesta di essere avvisati dell’archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p.
N.B. Per gli accompagnatori delle persone che richiedono prestazioni di pronto soccorso l’ordinanza non prevede nulla. Pertanto, non è possibile chiedere il tampone agli accompagnatori.

VIGILANZA E SANZIONI

L’ordinanza rimette ai responsabili delle varie strutture sanitarie interessate la vigilanza sul suo adempimento, ma non prevede alcuna sanzione. In altri termini, a chi rifiuti di indossare la mascherina o di sottoporsi al tampone non potrà essere irrogata alcuna multa.

I PROVVEDIMENTI REGIONALI

L’ordinanza del Ministero della Salute prevede la possibilità di provvedimenti regionali SOLO per il tampone nei reparti di pronto soccorso. Circolari, ordinanze o linee guida regionali che impongano le mascherine o i tamponi in altri ambiti sono inefficaci, non obbligano nessuno e comunque violano l’ordinanza ministeriale del 28 aprile 2023.

COME DIFENDERSI

La cosa migliore è seguire le seguenti linee di condotta:

  1. Portare con sé una copia dell’ordinanza ministeriale e di questo vademecum;
  2. Chiedere una copia scritta del documento che impone mascherine o tamponi e far notare il contrasto con l’ordinanza ministeriale;
  3. Chiedere sempre nome e cognome delle persone che impongono mascherine o tamponi;
  4. Nel caso di persone cui venga chiesto di indossare la mascherina perché hanno sintomi di malattie respiratorie chiedere di essere visitati da un medico e di avere un certificato che attesti i sintomi;
  5. In caso di rifiuto di prestazioni mediche perché il paziente non indossa la mascherina o non vuole sottoporsi al tampone far presente che si dovrà presentare una denuncia per omissione di soccorso.